Certificato di servizio e autocertificazione: le novità introdotte dalla Legge 183/2011
AUTOCERTIFICAZIONE
A partire dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.
Pertanto, sui certificati rilasciati dalle istituzioni scolastiche viene sempre apposta la seguente dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011).
Con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, utile ma non utilizzato, cioè l’uso dell’autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.
Molti ancora si recano ad un ufficio pubblico per richiedere certificazioni da presentare ad un altro ufficio pubblico, senza usare l’autocertificazione. Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe bastato recarsi solo all’ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.
CERTIFICAZIONE DA PRESENTARE A UN PRIVATO
Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa DEVE essere apposta una marca da bollo da € 16,00, obbligo già esistente da tempo per tali tipi di certificati (rilasciati per i cd. “usi consentiti”).
Le amministrazioni pubbliche possono adesso rilasciare solo certificati in bollo da € 16,00. Infatti, i certificati esenti dal bollo erano SOLO quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.); dal momento che questi certificati non possono più essere emessi restano solo quelli in bollo.
Non si tratta di un nuovo costo: i certificati destinati ai privati hanno sempre pagato la marca da bollo.
CERTIFICATI DI SERVIZIO
Alla luce delle disposizioni predette, le amministrazioni pubbliche, comprese le scuole, possono rilasciare ai dipendenti certificati, a pena di nullità riportando la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a privati gestori i pubblici servizi“. Per la presentazione alle pubbliche amministrazioni, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o dall’atto di notorietà.
Per esempio, ai fini delle istanze di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera non dovranno più essere allegati da parte del dipendente né i certificati di servizio né il titolo di studio né, qualora si presenti il caso, il foglio matricolare militare.
Qualora la scuola che riceve l’autocertificazione non sia nella condizione di convalidarla per mancanza dei dati o perché il dipendente non è in grado di fornire gli esatti periodi di servizio, dovrà acquisire idonea documentazione dalla scuola presso la quale il servizio è stato prestato.
La scuola presso la quale il servizio è stato prestato dovrà inviare alla scuola richiedente idonea documentazione che confermi o meno le autocertificazioni del dipendente.
Qualora la scuola che riceve la richiesta di verifica dei dati autocertificati e/o dichiarati dal dipendente intende comunque rilasciare il certificato di servizio dovrà riportare la dicitura “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”, così come precisato nelle FAQ del Ministero della Funzione pubblica.